Statuto
Art. 1 – Denominazione e sede
Il COMITATO OSSERVATORIO NORDOVEST, ha sede in <L’Aquila fraz. Cese.>, via <Collettara.>, n. <25>. La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell’Assemblea degli aderenti. Fintantoché sussistono i requisiti previsti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, il Comitato utilizzerà la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS” nella sua denominazione, nei suoi segni distintivi o nelle comunicazioni rivolte al pubblico.
Art. 2 – Scopi
Il Comitato è un’Associazione che, ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997, ha ad oggetto :
a) Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con particolare riferimento al territorio nord ovest del Comune di L’Aquila interessato, dopo il sisma del 6 aprile 2009, dagli insediamenti del progetto C.A.S.E. (Complessi. Antisismici. Sostenibili. Ecocompatibili) – con esclusione delle attività esercitate abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi – attraverso:
- informazione e coinvolgimento della popolazione locale sulle scelte relative all’assetto ambientale, paesaggistico ed urbano del territorio al fine di migliorare le possibilità di integrazione di ogni intervento (compresi quelli post-sisma) con le caratteristiche – anche culturali, sociali ed identitarie – del luogo e di riqualificazione dell’esistente;
- promozione ed organizzazione di corsi, convegni, seminari, dibattiti su tematiche scientifico-ambientali ed antropologiche, specialmente su problematiche relative alla ricostruzione post-sisma;
- dialogo e collaborazione con gli organi centrali dello Stato, con gli enti pubblici territoriali e non territoriali e con gli enti privati al fine della realizzazione degli scopi di cui al presente articolo;
- redazione, traduzione, diffusione di dispense, riviste, libri e altro materiale informativo e di documentazione di interesse scientifico-ambientale e storico-architettonico.
- servizi di progettazione ambientale. In particolare: recupero di ambiti naturalisticamente e/o paesaggisticamente compromessi; rinaturalizzazione ambientale; selvicoltura; attività e gestione agronomica; inserimento paesaggistico-ambientale di infrastrutture; progettazione di spazi verdi urbani e suburbani pubblici e privati; analisi paesaggistiche e territoriali; pianificazione ecologica del territorio; valutazione di impatto ambientale; arredo urbano; restauro conservativo di parchi e giardini storici; manutenzione del verde sportivo e inverdimento di parcheggi;
- consulenze agronomiche, forestali, ambientali, paesaggistiche geo-pedologiche ed antropologiche;
b) Al Comitato è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse. L’attività del Comitato non ha fini di lucro e verrà autofinanziata attraverso sottoscrizioni degli aderenti al Comitato stesso ed altre forme di finanziamento come previsto all’art.20.
Art. 3 – Attività
Il Comitato potrà promuovere ogni iniziativa e attività consentita e reputata opportuna per il conseguimento delle finalità del medesimo, anche in via amministrativa e dinanzi all’autorità giudiziaria civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile.
Art. 4. – Adesione al Comitato
L’adesione al Comitato è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l’attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato. Il Comitato è indipendente da qualsiasi altra Associazione, Comitato, Circolo, partito ecc.
Art. 5 – Quote associative
L’adesione al Comitato comporta l’autotassazione regolare degli aderenti. Il Comitato provvederà all’autofinanziamento delle singole iniziative decise di volta in volta dall’Assemblea. Tale autotassazione è diretta a finanziare le attività istituzionali ed è stabilita dall’Assemblea degli aderenti all’inizio di ogni anno.
Art. 6 – Fondo comune
I contributi degli associati costituiscono il fondo comune del Comitato. Finché questo svolge le sue attività gli aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne una quota in caso di recesso. Alla cessazione dell’attività del Comitato, il patrimonio è devoluto come disposto dall’art. 22 del presente Statuto.
Art. 7 – Organi e poteri
Gli organi del Comitato sono:
– l’Assemblea degli aderenti;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente;
– il revisore dei conti.
Tutte le cariche sono gratuite e rinnovabili alla scadenza, così come è gratuita l’attività dei componenti del Comitato, la quale viene prestata con spirito di solidarietà e in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro.
Art. 8 – L’Assemblea
L’Assemblea è il massimo organo deliberativo e ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali. Essa è costituita da tutti i componenti del Comitato e può essere ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio direttivo, almeno una volta all’anno, e ha il compito di:
– discutere e approvare il rendiconto annuale;
– stabilire annualmente la quota associativa;
– eleggere i componenti del Consiglio direttivo;
– eleggere il revisore dei conti.
L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci, ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente che viene assistito dal Segretario per la redazione dei relativi verbali. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le Assemblee sono presiedute dal Vice Presidente.
Art. 9 – Convocazione dell’Assemblea
L’avviso di convocazione delle Assemblee ordinaria e straordinaria, unitamente all’ordine del giorno, deve essere trasmesso, a cura del Presidente, a tutti i soci e dovrà pervenire ai medesimi con almeno 8 giorni di anticipo, a mezzo comunicazione scritta, telefonica, e-mail o apposito volantino informativo. Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono valide, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà degli aderenti e deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, le Assemblee ordinaria e straordinaria sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti e deliberano rispettivamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, per l’Assemblea ordinaria, e con il voto favorevole di più di un terzo dei soci, per l’Assemblea straordinaria. Le modifiche statutarie o lo scioglimento del Comitato sono deliberate dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi. Ciascun socio ha il diritto di voto. Ha diritto, altresì, a chiedere la verbalizzazione delle proprie opposizioni.
Art. 10 – Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a sette, nominati dall’Assemblea, e ha il compito di amministrare il Comitato occupandosi della gestione ordinaria e straordinaria del medesimo e di redigere il rendiconto annuale. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente del Comitato, un Vice Presidente e il Segretario-cassiere. Quest’ultimo ha il compito di redigere i verbali delle sedute delle Assemblee e del Consiglio direttivo che saranno custoditi presso la sede del Comitato per essere liberamente consultati da parte degli aderenti. Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni.
Art. 11 – Convocazione del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con avviso scritto indicante giorno, ora e luogo dove si terrà la riunione da inviarsi almeno 5 giorni prima della data di convocazione. Le determinazioni del Consiglio sono valide se prese alla presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.
Art. 12 – Presidente
Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti, e dura in carica quanto il Consiglio direttivo. Ha la rappresentanza attiva e passiva del Comitato e può stare in giudizio previa deliberazione del Consiglio direttivo. Cura l’esecuzione delle determinazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di assenza o impedimento tutti i poteri del Presidente vengono esercitati dal Vice Presidente.
Art. 13 – Revisore dei conti
Il revisore dei conti è eletto dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ha il compito di verificare annualmente la regolarità documentale delle entrate e delle spese ed esprime un parere di regolarità sul rendiconto annuale. Dura in carica 3 anni.
Art. 14 – Compensi
Il Presidente, i Consiglieri e il revisore dei conti non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.
Art. 15 – Ammissione degli aderenti
Possono aderire al Comitato tutti i cittadini, ovunque residenti, che siano interessati al perseguimento degli scopi che il Comitato si prefigge.
L’ammissione di un nuovo aderente è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda dell’interessato. Tutti gli aderenti ammessi hanno pari diritto di voto nelle Assemblee.
Art. 16 – Diritti degli aderenti
Gli aderenti hanno i seguenti diritti:
– eleggere i componenti del Consiglio direttivo e il revisore dei conti;
– approvare il rendiconto annuale;
– essere informati sulle attività del Comitato, con potere di controllo sull’andamento dell’attività del medesimo;
– avere libero accesso agli atti e ai documenti prodotti o detenuti dal Comitato;
– essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge, in favore del Comitato su espresso mandato del Comitato, per tramite del Consiglio Direttivo.
Art. 17 – Doveri degli aderenti
Gli aderenti hanno i seguenti doveri:
– versare la quota associativa iniziale e quella annuale stabilita dall’Assemblea;
– partecipare alle Assemblee convocate nel corso dell’anno;
– impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;
– tenere verso i soci un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede;
– svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Art. 18 – Recesso
Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il recesso ha effetto dal momento del ricevimento da parte del Consiglio Direttivo di tale comunicazione.
Art. 19 – Esclusione dei soci
Il socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto può essere escluso dal Comitato con delibera dal Consiglio direttivo previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio dell’aderente almeno 30 giorni prima della delibera di esclusione. L’esclusione è prevista per i seguenti casi:
– inadempimento degli obblighi assunti da parte del socio a favore del Comitato;
– mancato pagamento della quota associativa;
– inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere degli organi sociali.
Art. 20 – Patrimonio
Il patrimonio del Comitato è costituito da:
– quote di iscrizione dei promotori e degli aderenti;
– contributi e liberalità ricevute;
– donazioni e lasciti;
– riserve accantonate;
– ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge n. 266/1961.
I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall’Assemblea.
I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all’Associazione.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall’Assemblea che delibera sull’utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’Organizzazione.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d’inventario, dall’Assemblea che delibera sull’utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’Organizzazione.
Art. 21 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, e al termine dell’esercizio il Consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto annuale da presentare all’Assemblea, che dovrà approvarlo, con voto palese espresso dalla maggioranza dei presenti, entro il 30 aprile di ogni anno. Gli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali del Comitato e di quelle a esse direttamente connesse.
Art. 22 – Durata e scioglimento
Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione dell’Assemblea. In caso di scioglimento per qualunque causa, il Comitato devolve il patrimonio ad altre Organizzazioni con finalità identiche o analoghe, o ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, vigendo il divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato.
Art. 23 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

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